assicurazione prenotazione viaggio Europ Assistance


VIAGGI TOUR OPERATOR

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE MOD.  17233

Spese di Annullamento Soggiorno

 

L’operatività delle presenti condizioni è subordinata alla validità della Polizza.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PER FINI ASSICURATIVI

(ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy)

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi(1) richiesti o in Suo favore previsti (cd fini assicurativi), ivi compresi l’adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all’estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa(2).

Sempre nell’ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati, potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo  specifico  rapporto  assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all’estero(3).

I Suoi dati non saranno diffusi.

Senza i suoi dati – alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo   di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi. Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati presso di noi ed, ove  ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7:

Europ Assistance Italia S.p.A.

Ufficio Protezione Dati, Piazza Trento, 8 – 20135 Milano UfficioProtezioneDati@europassistance.it

Sul sito della Società troverà l’elenco aggiornato dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.

 

(1) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

(2) Trattasi di soggetti, facenti parte della “catena assicurativa” (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti  tecnici,  periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti ed altri erogatori convenzionati di servizi), società  del Gruppo  Generali ed altre società che svolgono servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

(3) Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori   e organismi associativi/consortili (ad es: ANIA) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell’industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

 

DEFINIZIONI

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione. La persona fisica residente in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea o in  Svizzera, che ha acquistato   un

pacchetto/servizio turistico presso il Contraente.

Le persone fisiche residenti in uno dei Paesi non aderenti all’Unione Europea si intendono assicurati qualora abbiano acquistato un pacchetto turistico presso il Contraente che abbia esclusivamente come destinazione un Paese  aderente  all’Unione Europea o alla Svizzera.

Contraente: Oltremare Casa srl con sede in Lecce, Via Loffreda,  2 - P. IVA 03849090752 che sottoscrive la polizza a favore di terzi   e ne assume i relativi oneri.

Europ Assistance: l’impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. – Sede sociale, Direzione e Uffici: Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Indirizzo posta elettronica certificata (PEC):      EuropAssistanceItaliaSpA@pec.europassistance.it - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993  N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento   di Assicurazioni Generali S.p.A.

Franchigia: l’importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.

Garanzia: l’assicurazione, diversa dall’assicurazione assistenza, per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell’indennizzo.

Massimale/Somma Assicurata: l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

Prestazione: l’assistenza da erogarsi in natura, cioè  l’aiuto  che deve essere fornito all’Assicurato, nel momento del bisogno, da parte di Europ Assistance tramite la propria  Struttura  Organizzativa.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la prestazione/garanzia assicurativa.

Scoperto: la parte dell’ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell’Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

Struttura  Organizzativa:  la  struttura di  Europ  Assistance Italia S.p.A. - P.zza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita  da  responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti  dal  contratto,  che provvede al contatto telefonico con  l’Assicurato,  all’organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste in Polizza.

Viaggio:  lo spostamento dell’Assicurato a scopo turistico.

 

NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE

 

Art. 1.   ALTRE ASSICURAZIONI

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di Prestazioni/Garanzie analoghe a quelle della presente polizza, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice   e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A.

 

Art. 2. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA E GIURISDIZIONE

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.

 

Art. 3.   TERMINI DI PRESCRIZIONE

Ogni diritto derivante dal contratto di assicurazione si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

 

Art. 4.   VALUTA DI PAGAMENTO

Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che  non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea  relativo al giorno  di emissione della fattura

 

Art. 5.   DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE

L'assicurazione nei confronti di ogni singolo Assicurato  decorre dal giorno di conferma della  locazione prenotata  e ha durata  sino al giorno di inizio del soggiorno.

 

Art. 6.   PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L’Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da  Europ Assistance Italia S.p.A in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell’Informativa sul trattamento dei dati per fini assicurativi (ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Codice Privacy) sopra riportata    e    ad    acquisire   dagli    stessi   il    consenso  al trattamento per fini assicurativi effettuato da Europ Assistance Italia S.p.A.

 

SEZIONE I - ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO O LOCAZIONE

 

DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

Familiari: si intende il coniuge, il convivente more uxorio, conviventi di fatto ai sensi di  legge,  partner  dell’unione  civile, figli, genitori,  fratelli/sorelle, genero/nuora, nonni, nipoti, suoceri,  e quanti altri sono invece conviventi dell’assicurato  purché risultanti da regolare certificato anagrafico.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia come conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili che causino la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.

Malattia cronica: la malattia che sia preesistente alla sottoscrizione della Polizza e che abbia comportato,    negli ultimi 12 mesi, indagini diagnostiche, ricoveri ospedalieri o trattamenti/terapie.

Malattia improvvisa: malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morboso noto all'Assicurato.

Malattia preesistente: malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla decorrenza della garanzia.

Ricovero: la permanenza in un Istituto di Cura che contempli almeno un pernottamento.

Scoperto: percentuale dell'importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

 

CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

 

Art. 7.   OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

Qualora all’Assicurato, a fronte della modifica o dell’annullamento prima dell’inizio del viaggio o della locazione prenotati, in seguito ad una delle cause sotto indicate purché involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione, venisse addebitata dall’organizzazione viaggi, una penale, Europ Assistance rimborserà per intero detta penale di annullamento/modifica viaggio  ad esclusione dei costi di gestione pratica.

La garanzia verrà fornita solo in seguito ad annullamento o modifica per:

a) malattia, infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare al viaggio), o decesso :

- dell’Assicurato;

- del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un  genero  o  nuora, dei nonni, di zii, di nipoti di terzo grado, dei cognati o del Socio/Contitolare dell’Azienda o studio associato o del diretto superiore dell’Assicurato.

Se tali persone non sono iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato, in caso di malattia grave o infortunio, l'Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza;

- di eventuali accompagnatori, purché assicurati e iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso.

In caso di malattia grave o di infortunio di una delle persone indicate è data facoltà ai medici di Europ Assistance di effettuare un controllo medico;

b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;

c) danni materiali che colpiscono la casa dell'Assicurato in seguito ad incendio o calamità naturali per i quali si renda necessaria e insostituibile la sua presenza;

d) impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali, o il luogo di partenza del viaggio organizzato o il bene locato;

e) citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente alla iscrizione al viaggio.

 

Art. 8.  ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia i casi di rinuncia causati da:

a. infortunio, malattia o decesso verificatosi anteriormente al momento della prenotazione;

b. malattia preesistente alla prenotazione del viaggio;

c. malattie nervose, mentali, neuropsichiatriche e psicosomatiche;

d. stato di gravidanza o situazioni patologiche ad essa conseguenti nei casi in cui il concepimento sia avvenuto antecedentemente alla data di iscrizione del viaggio;

e. motivi di lavoro diversi da quelli garantiti;

f. i casi in cui l'Assicurato non abbia comunicato all'organizzazione viaggi o agenzia e anche direttamente  ad Europ Assistance la rinuncia formale al viaggio e/o locazione prenotati, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa;

g. furto, rapina, smarrimento dei documenti di riconoscimento e/o di viaggio;

h. i casi in cui l'Assicurato non abbia inviato la comunicazione entro la data di inizio del viaggio o locazione se il termine di cinque giorni di cui al punto f) cade successivamente alla data di inizio del viaggio e/o locazione.

La garanzia non è altresì dovuta per sinistri provocati o dipendenti da:

i. alluvioni, inondazioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, salvo quanto indicato all'Art. Oggetto dell'Assicurazione punti c) e d), fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

j. guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;

k. dolo dell’Assicurato.

 

Art. 9.   OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di modifica e/o di forzata rinuncia al viaggio o locazione, l’Assicurato dovrà effettuare, entro cinque giorni di calendario dal verificarsi della causa della rinuncia stessa e comunque entro e non oltre la data di inizio viaggio, una denuncia - accedendo al portale https://sinistrionline.europassistance.it seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito www.europassistance.it sezione sinistri)

oppure

dovrà inviare tramite telegramma o fax al n° 02.58. 47.70.19, una denuncia scritta indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri (Annullamento Viaggio) - Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 – 20135 Milano,  indicando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;

- numero di tessera Europ Assistance;

- la causa dell'annullamento o della modifica;

- luogo di reperibilità dell’Assicurato.

Se la rinuncia e/o modifica al viaggio o locazione è dovuta a malattia e/o infortunio di una delle persone di cui al punto a) dell’Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE”, la denuncia dovrà inoltre riportare:

- l'indirizzo ove sono reperibili tali persone;

- il tipo di patologia;

- l’ inizio e il termine della patologia.

Entro 15 giorni dalla denuncia di cui sopra, l'Assicurato dovrà inoltre presentare ad Europ Assistance Italia S.p.A. i seguenti documenti:

- copia della tessera Europ Assistance se in possesso dell’Assicurato;

- in caso di malattia o infortunio, certificato medico attestante la data dell'infortunio o dell'insorgenza della malattia, la diagnosi specifica e i giorni di prognosi;

- in caso di ricovero, copia conforme all’originale della cartella clinica;

- in caso di decesso, il certificato di morte;

- scheda di iscrizione al viaggio o documento analogo;

- ricevute (acconto, saldo, penale) di pagamento del viaggio o locazione;

- estratto conto di conferma prenotazione emesso dall’Organizzazione/Agenzia Viaggi;

- fattura dell'Organizzazione/Agenzia Viaggi relativa alla penale addebitata;

- copia del biglietto annullato;

- programma e regolamento del viaggio;

- documenti di viaggio (visti, ecc.);

- contratto di prenotazione viaggio.

Europ Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio e/o locazione non utilizzati dall'Assicurato.

L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

 

Art. 10. CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Europ Assistance rimborserà per intero detta penale ad esclusione dei costi di gestione  pratica,  fino  alla concorrenza del massimale previsto nel contratto con la Contraente che non potrà comunque mai essere superiore a Euro 15.000,00 per pratica.

Europ Assistance rimborsa la penale di annullamento:

in caso di modifica e/o forzata rinuncia al viaggio determinata da ricovero ospedaliero (esclusi Day Hospital e Pronto Soccorso) o decesso, la penale sarà rimborsata senza l’applicazione  di alcun scoperto.

in caso di rinuncia non determinata da ricovero o decesso, la penale sarà rimborsata con l’applicazione  di  uno  scoperto pari al 20% dell’ammontare della penale stessa; qualora la penale fosse superiore al massimale garantito, lo scoperto verrà calcolato su quest’ultimo.

Resta inteso che il calcolo del rimborso sarà equivalente alle percentuali esistenti alla data in cui si è verificato l’evento (art. 1914 C.C.). Pertanto, nel caso in cui l’Assicurato annulli il soggiorno successivamente all’evento, la eventuale maggior penale rimarrà a suo carico.

 

Art. 11. SEGRETO PROFESSIONALE

L’Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di  Europ Assistance i medici eventualmente investiti dall’esame del sinistro che lo hanno visitato prima o anche dopo il sinistro  stesso.

RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Europ Assistance Italia S.p.A. – Ufficio Reclami – Piazza Trento,  8 – 20135 Milano; fax 02.58.47.71.28 – pec reclami@pec.europassistance.it - e-mail ufficio.reclami@europassistance.it.

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;

• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;

• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;

• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet FIN-NET).

Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione  della  perizia  contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri

– Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio   di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione).

In caso di controversie relative a questioni mediche relative a polizze infortuni o malattie, è necessario ricorrere all’arbitrato ove previsto dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, a mezzo Raccomandata  A.R. oppure  pec  all’indirizzo sinistri@pec.europassistance.it.

Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro  gli  infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.

Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

Europ Assistance per poter erogare le prestazioni/garanzie previste in Polizza, deve effettuare il trattamento dei dati dell'Assicurato e a tal fine necessita ai sensi del D.  Lgs. 196/03 (Codice Privacy) del suo consenso. Pertanto l'Assicurato contattando o facendo contattare Europ Assistance, fornisce liberamente il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali comuni, sensibili e giudiziari così come indicato  nell'Informativa  Privacy ricevuta.

 

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

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